Sicurezza. Le norme dell’Istituto Nazionale del Lavoro stringono le maglie sugli infortuni
Le novità varate dall'INL sono elencate in particolare per gli articoli 29, 30 e 31 del PNRR-bis. Qui sono contenute anche le nuove norme anche per la sicurezza sul lavoro (immagine d'archivio).
Con la nota n.521 del 13 marzo scorso, l’INL esplicita le nuove norme in materia di sicurezza e contrasto al sommerso e alle violazioni in ambito contributivo previste con il decreto PNRR-bis. Insieme al PNRR-bis, viene introdotto anche il comma 1175-bis. Resta infatti fermo il diritto ai benefici per le imprese in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi e assicurativi, nonché delle violazioni accertate dal comma 1175. All’interno della Gazzetta Ufficiale, l’INL ha elencato, in particolare, le novità introdotte agli articoli 29, 30 e 31.
Le novità elencate dall’INL
Come primo tema, l’INL specifica le misure del DURC e regolarità contributiva. Quindi il riconoscimento di benefici normativi e contributivi è ora subordinato all’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale. Comprese anche quelle in materia di tutela di salute e sicurezza sul lavoro. Ovviamente fermi restando il rispetto dei contratti collettivi nazionali e degli obblighi di legge.
In secondo luogo, l’organismo governativo prende in esame le disposizioni del provvedimento relative ad appalto e distacco. Il trattamento economico complessivo riconosciuto al personale impiegato, tra gli altri, nell’appalto di opere o servizi non può essere inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale. Ovviamente si parla di quello maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto.
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Le norme in materia di appalti e somministrazione illecita
L’INL, inoltre, specifica anche le norme che modificano la disciplina sanzionatoria in materia di appalti e somministrazione illecita. Nelle ipotesi in cui la somministrazione di lavoro ha la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, è previsto l’arresto fino a tre mesi o un’ammenda di 100 euro. Questo sia per l’utilizzatore che per il somministratore. Tra le altre novità del PNRR-bis vi è l’aumento dal 20 al 30% dell’importo della maxi-sanzione per lavoro nero. A questo si affianca anche l’introduzione di una “lista di conformità INL”.
In ultimo, la nota dà spazio alla verifica di congruità. Verifica che coinvolge il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite una “patente a crediti”. Oltre a questo si verificano le sanzioni civili per omissione o evasione contributiva. Infine l’INL prevede anche la verifica agli incentivi previsti in caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansione di assistente a soggetti anziani con almeno 80 anni d’età.