Con la nota n.521 del 13 marzo scorso, l’INL esplicita le nuove norme in materia di sicurezza e contrasto al sommerso e alle violazioni in ambito contributivo previste con il decreto PNRR-bis. Insieme al PNRR-bis, viene introdotto anche il comma 1175-bis. Resta infatti fermo il diritto ai benefici per le imprese in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi e assicurativi, nonché delle violazioni accertate dal comma 1175. All’interno della Gazzetta Ufficiale, l’INL ha elencato, in particolare, le novità introdotte agli articoli 29, 30 e 31.

Le novità elencate dall’INL

Come primo tema, l’INL specifica le misure del DURC e regolarità contributiva. Quindi il riconoscimento di benefici normativi e contributivi è ora subordinato all’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale. Comprese anche quelle in materia di tutela di salute e sicurezza sul lavoro. Ovviamente fermi restando il rispetto dei contratti collettivi nazionali e degli obblighi di legge.

In secondo luogo, l’organismo governativo prende in esame le disposizioni del provvedimento relative ad appalto e distacco. Il trattamento economico complessivo riconosciuto al personale impiegato, tra gli altri, nell’appalto di opere o servizi non può essere inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale. Ovviamente si parla di quello maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto.

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Le norme in materia di appalti e somministrazione illecita

L’INL, inoltre, specifica anche le norme che modificano la disciplina sanzionatoria in materia di appalti e somministrazione illecita. Nelle ipotesi in cui la somministrazione di lavoro ha la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, è previsto l’arresto fino a tre mesi o un’ammenda di 100 euro. Questo sia per l’utilizzatore che per il somministratore. Tra le altre novità del PNRR-bis vi è l’aumento dal 20 al 30% dell’importo della maxi-sanzione per lavoro nero. A questo si affianca anche l’introduzione di una “lista di conformità INL”.

In ultimo, la nota dà spazio alla verifica di congruità. Verifica che coinvolge il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite una “patente a crediti”. Oltre a questo si verificano le sanzioni civili per omissione o evasione contributiva. Infine l’INL prevede anche la verifica agli incentivi previsti in caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansione di assistente a soggetti anziani con almeno 80 anni d’età.

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